Guardie Zoofile

Comune di Camerano

Per segnalazioni contattare:

GUARDIE ZOOFILE
da www.legambientemarche.org

È operativo il Nucleo di Vigilanza Zoofila
per contrastare il randagismo e il maltrattamento di animali,

Attivi in tutta la Provincia di Ancona, i volontari operano in stretta collaborazione con la Procura del capoluogo e a sostegno delle istituzioni e forze dell’ordine

Nasce dalla fusione dei gruppi di vigilanza ambientale-zoofila di Legambiente e quello del WWF Ancona, il Nucleo di Vigilanza Zoofila di Ancona, unico soggetto di riferimento delle Guardie Zoofile volontaria nella Provincia di Ancona, costituito per la tutela degli animali da affezione, per il contrasto dei reato in danno agli animali e per contrastare il fenomeno dell’abbandono degli animali..
Il gruppo conta ad oggi circa 30 Guardie Zoofile attive ed altri volontari che hanno funzioni di supporto e nel corso dell’ultimo anno di attività hanno effettuato c
irca 3.110 controlli all’anagrafe canina, iscritto oltre 280 cani all’anagrafe competente con l’applicazione del microchip, portato a termine 18 sequestri penali per maltrattamento animali e detenzione incompatibile – tutti convalidati dalla Procura della Repubblica di Ancona -, effettuato oltre 30 controlli per inconvenienti igienico-sanitari e maltrattamento nelle colonie feline, svolto 35 controlli post affido di cani e gatti ed elevato 106 verbali di Accertamento Amministrativo per violazioni in materia di detenzione di animali di affezione.

Questi i numeri dei due nuclei di vigilanza che oggi sono fusi in un nuovo ed unico gruppo di Guardie Zoofile volontarie grazie alla firma del protocollo di coordinamento tra i due Nuclei. L’accordo, oltre a rafforzare il rapporto tra le due associazioni, ha come obiettivo quello di attivare la collaborazione con istituzioni e forze dell’ordine per contrastare il maltrattamento degli animali, in particolare con il Corpo Forestale dello Stato e con il N.I.R.D.A. (Nucleo Investigativo Reati Danno Animali).
In applicazione della Legge 189/2004, il Nucleo opera già in maniera sinergica sia con la Procura della Repubblica di Ancona, a cui riferisce le notizie di reato e a cui trasmette dettagliato rapporto delle attività compiute e delle problematiche e delle criticità emerse nel corso dell’attività, sia con il Servizio Veterinario dell’ASUR, competente in materia in molti aspetti legati alla detenzione di animali da affezione. Collabora inoltre con molti Comuni della Provincia per tutte le problematiche legate al fenomeno del randagismo e delle colonie feline, esercitando sia un’azione preventiva sia accertando autonomamente violazioni penali ed amministrative a danno degli animali da affezione.

Le guardie zoofile, munite di apposito decreto di approvazione rilasciato dal Prefetto di Ancona, operano almeno in coppia e sono dotati di una divisa e tesserino di riconoscimento, esercitano sempre disarmati e devono qualificarsi ai cittadini sottoposti a controllo.

E’ IMPORTANTE SAPERE!

ANAGRAFE CANINA

Iscrizione
I detentori a qualsiasi titolo di cani sono tenuti ad iscriverli all’anagrafe canina entro 30 giorni dalla nascita o dall’acquisizione del possesso. Art. 6 comma 2 L.R. N° 10/97
Sanzioni art. 21 L.R. 10/97 da € 78 € 233

Cucciolate
Iscrizione all’anagrafe entro 30 giorni dalla nascita Art. 6 comma 2 L.R. N° 10/97
Successivo inserimento del microchip entro 2 mesi dalla nascita (O.M. 06/08/2008)
Sanzioni art. 21 L.R. 10/97 da € 78 € 775

Trasferimento
E’ obbligo dei proprietari o dei detentori comunicare per iscritto al Servizio Veterinario dell’ASUR entro 15 giorni il trasferimento a qualsiasi titolo dell’animale (Art. 9 comma 1 lett.c) Sanzioni art. 21 L.R. 10/97 da € 78 € 233

Scomparsa
E’ obbligo dei proprietari o dei detentori segnalare al Servizio Veterinario dell’ASUR la scomparsa del cane immediatamente con il mezzo di comunicazione più rapido (telefono ecc) e poi anche per iscritto entro 5 giorni (Art. 9 c. 1 lett.a) L.R. 10/97)
Sanzioni art. 21 L.R. 10/97 da € 78 € 233

Morte
E’ obbligo dei proprietari o dei detentori segnalare al Servizio Veterinario dell’ASUR per iscritto, entro il secondo giorno successivo all’evento, la morte del cane, per consentire al medesimo l’accertamento delle cause della morte, qualora non riferibili a malattia comune già diagnosticata.( Art. 9 c.1 lett.b L.R. 10/97)
Sanzioni art. 21 L.R. 10/97 da € 78 € 233

DETENZIONE DEI CANI

DETENZIONE A CATENA

E’ vietata. Qualora si renda necessaria (la necessità deve essere dimostrata a richiesta dell’organo di controllo) occore che all’animale sia assicurata la possibilità di muoversi liberamente e che la catena sia mobile, munita di due moschettoni girevoli, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almento cinque metri di lunghezza (Art. 1 comma 4 del R.R. N° 2/2001) Sanzioni art. 21 L.R. 10/97 da € 78 € 775

REQUISITI DELL’AREA DI DETENZIONE

All’aperto
I cani devono avere la possibilità di ripararsi dal sole e dalle intemperie. Devono inoltre disporre di una cuccia ben coibentata e impermeabilizzata con all’interno un pianale rialzato in materiale plastico o in listelli di legno (Art. 1 c. 1 del RR 2/01)
Sanzioni art. 21 L.R. 10/97 da € 78 € 775

Spazi delimitati
devono avere una dimensione minima di 8 mq per ciascun capo adulto. Eventuali locali, inoltre devono essere aperti verso l’esterno, per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione, e devono disporre comunque di cucce. Al cane deve essere assicurata quotidianamente la possibilità di muoversi liberamente.
Art. 1 comma 3 RR n° 2/2001 Sanzioni art. 21 L.R. 10/97 da € 78 € 775

CONDIZIONI IGIENICHE E BENESSERE
Lo spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche (Art. 1 comma 2 del RR n°2/01)
Sanzioni art. 21 L.R. 10/97 da € 78 € 775

E’ vietato detenere animali da affezione in numero o in condizioni tali da causare problemi di natura igienico-sanitari, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi.
(Art. 1 comma 7 del RR n°2/01) Sanzioni art. 21 L.R. 10/97 da € 78 € 775

In presenza di patologie, i cani devono essere sottoposti a cure da parte dei medici veterinari. (Art. 1 comma 6 del. RR n° 2/01) Sanzioni art. 21 L.R. 10/97 da € 78 € 775

I proprietari o detentori dei cani devono evitare che i loro cani lascino escrementi sul suolo pubblico.
quindi nel rispetto dei bambini, delle persone e dell’ambiente e’ bene ricordarsi di fare questo gesto!
(le sanzioni vengono applicate in riferimento alle ordinanze dei comuni

Pagina aggiornata il 04/11/2024

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