Il contrassegno invalidi è un’ autorizzazione per il transito e la sosta di veicoli al servizio di persone invalide.
E’ disciplinato dall’art.381 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, modificato dal DPR 151/12 e dalla L. 131/01.
Riportiamo, di seguito, una sintesi di tali norme:
- i contrassegni vengono rilasciati ai cittadini che hanno la capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta e ai non vedenti;
- vanno richiesti al Comune di residenza,
- hanno validità 5 anni nei casi di invalidità permanente, oppure possono avere una validità più breve nei casi di invalidità temporanea,
- sono rinnovabili,
- per i minori di 18 anni, la domanda va inoltrata dai genitori o da chi ne fa le veci.
Il contrassegno è strettamente personale e pertanto utilizzabile esclusivamente in presenza del titolare.
Deve essere esposto in originale e in modo ben visibile sul parabrezza anteriore del veicolo al servizio della persona invalida.
Contestualmente alla richiesta del contrassegno, l’invalido può richiedere l’assegnazione di un parcheggio sulla strada nei pressi della propria abitazione. Esso sarà concesso a condizione che vi sia la possibilità di realizzarlo e nel rispetto della normativa che stabilisce la percentuale di parcheggi riservati.
Dal 15.07.2013 è in vigore il nuovo contrassegno per parcheggio disabili “europeo” che consente anche ai cittadini italiani di utilizzarlo in tutti paesi dell’Unione Europea.