Autocertificazione

  • Servizio attivo

Modalità di richiesta


A chi è rivolto

A tutti i cittadini

Descrizione

In base all'art. 43 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono chiedere ai cittadini:
* i certificati in tutti i casi in cui si può fare l'autocertificazione
* i documenti che esse stesse sono tenute a certificare o che comunque sono in loro possesso.

In questo caso è il diretto interessato che certifica su apposito modulo o su carta libera ciò che normalmente è contenuto nei certificati o negli atti rilasciati dagli uffici pubblici. L'autocertificazione deve essere sottoscritta dall'interessato e la firma non deve essere autenticata; inoltre non deve essere necessariamente apposta in presenza del funzionario incaricato a ricevere la dichiarazione.

Cosa si può autocertificare:

- data e luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- godimento dei diritti civili e politici;
- stato di celibe, nubile, coniugato/a, già coniugato;
- stato di vedovo/a;
- stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- nascita del figlio;
- decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- iscrizioni in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- appartenenza ad ordini professionali;
- titolo di studio;
- esami sostenuti;
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- stato di disoccupazione;
- qualità di pensionato o categoria di pensione;
- qualità di studente;
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore o simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- di non avere mai riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrartivi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- qualità di vivenza a carico;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non avere presentato domanda di concordato.

Come fare

Per le dichiarazioni presentate da cittadini dell'Unione Europea si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.
I cittadini extracomunitari normalmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali, e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi o nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

Cosa serve

Per richiedere il documento è necessario:

  • compilare il modulo.

Cosa si ottiene

Si ottiene l'autocertificazione richiesta

Tempi e scadenze

L'autocertificazione ha la stessa validità temporale del certificato che sostituisce. I certificati che attestano stati e fatti non soggetti a modifiche (nascita, morte, titolo di studio) hanno validità illimitata. I restanti certificati hanno validità sei mesi.

Presentazione domanda

Accedi al servizio

Cosa fare se l'ente richiedente non accetta l'autocertificazione: Il funzionario che rifiuta l'autocertificazione nonostante ci siano tutti i presupposti per poterla accogliere, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale. In caso di rifiuto il cittadino dovrà accertare chi è il responsabile del procedimento e richiedere per iscritto i motivi del mancato accoglimento. Entro 30 giorni deve essere fornita risposta scritta sulle motivazioni del rifiuto.

Documenti del servizio

Ulteriori informazioni

False dichiarazioni:

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000)

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Anagrafe

Piazza Umberto Matteucci, 3

Argomenti:

Pagina aggiornata il 23/01/2025

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